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21 NOVEMBRE 2025
Ultimo aggiornamento: 18:35
Vincono gli albergatori, vince il ministero dell’Interno che – nel complesso gioco di equilibrismi del governo per evitare di indisporre i gestori di affitti brevi – nel caso specifico aveva deciso di stare con i primi. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 21 novembre, ha confermato la validità dell’obbligo di identificazione de visu degli alloggiati in qualsiasi struttura ricettiva (compreso l’extralberghiero) previsto dal testo unico sulla pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), articolo 109, e ribadito da una circolare del Viminale del 18 novembre 2024. Circolare che era stata impugnata al Tar del Lazio da Fare-Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, che a maggio l’aveva annullata, sostenendo che estendesse eccessivamente gli obblighi previsti dall’articolo 109 del Tulps. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza e dato il via libera definitivo all’obbligo di check in in presenza.
Si tratta di un tema enorme dal punto di vista politico, prima che giuridico. Come ricordano i giudici nella sentenza di oggi – censurando i rilievi del Tar del Lazio che avevano dato torto al ministero – fin dagli Anni Trenta la normativa vigente “ha mantenuto saldamente costanti una serie di ancoraggi che postulano in via logicamente necessaria l’identificazione de visu degli ospiti delle strutture ricettive” cioè la necessità di verificare che gli ospiti siano muniti di “carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”, e quindi che gli ospiti debbano poter dimostrare di essere effettivamente loro, quelli nel documento.










