La decisione di Filippo Turetta di rinunciare all’appello proposto contro la sentenza di condanna all’ergastolo inflittagli della Corte d’assise di Venezia per l’omicidio di Giulia Cecchettin ha avuto notevole rilevanza mediatica.
L’interrogativo che sorge spontaneo, soprattutto per i non addetti ai lavori, è il seguente: può essere una scelta strategica volta a ottenere un trattamento sanzionatorio di favore? Non credo.
Proviamo a mettere in fila gli elementi che supportano tale convinzione.
Prima di tutto questa scelta è in linea con il comportamento processuale adottato da Turetta nel corso del giudizio di primo grado. Egli ha prestato il consenso all’acquisizione di tutti gli atti di indagine svolti dal pubblico ministero.
Non è una scelta di poco conto per valutare l’atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, visto che ha rinunciato a contestare la ricostruzione dei fatti sul quale si fonda l’impianto accusatorio. In un processo dove anche i dettagli possono fare la differenza, soprattutto dal punto di vista della personalità del reo e della ricostruzione di particolari rilevanti per l’inquadramento giuridico dei fatti e il trattamento sanzionatorio, è molto raro che la difesa presti un consenso così ampio all’acquisizione degli atti dell’accusa, rinunciando a esaminare i testi e a introdurre prove a discarico.













