Le disposizioni che hanno rinviato i termini per l'adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell'aggiornamento dei piani economici finanziari, sono costituzionalmente illegittime perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale - accogliendo il ricorso del Consiglio di Stato che lamentava la lesione della libertà di impresa e dell'utilità sociale - con la sentenza numero 147 depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sull'articolo 13, comma 3, del decreto-legge numero 162 del 2019, nel testo originario, e sull'articolo 13, comma 5, del decreto-legge numero 183 del 2020, i quali rinviavano i termini per l'adeguamento delle tariffe autostradali per gli anni 2020 e 2021.

La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via conseguenziale, alle ulteriori disposizioni che ulteriormente rinviavano gli adeguamenti tariffari, anche per gli anni 2022 e 2023 (art. 2, comma 1, del d.l. n. 121/2021; art. 24, comma 10-bis, del d.l. n. 4/2022; art. 10, comma 4, del d.l. n. 198/2022), e che così facendo hanno accentuato gli illegittimi effetti determinati dalle disposizioni censurate.