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Ultimo aggiornamento: 8:12
Lo sciopero è un diritto costituzionale. Il dipendente non può essere licenziato per averlo esercitato. Ma perde la giornata di lavoro in busta paga: l’assenza non viene retribuita dall’azienda. Dopo le partecipate mobilitazioni dei giorni scorsi, oggetto di critiche da parte del governo, è il caso di fare il punto.
A garantire il diritto allo sciopero è l’articolo 40 della Costituzione, attraverso il quale viene stabilito che “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Dal 1° gennaio 1948 (data nella quale è entrata in vigore la Costituzione italiana) ad oggi non sono state varate norme ad hoc per regolamentare il diritto allo sciopero dei lavoratori, se non quella che riguardano i servizi pubblici essenziali e alcuni settori. Ad ogni modo la norma costituzionale permette ai lavoratori di astenersi dal lavoro senza che questo possa incidere in modo diretto sul rapporto con l’azienda.
Fattore da prendere in considerazione, però, nel momento in cui si dovesse decidere di aderire a uno sciopero è l’impatto sulla busta paga: l’astensione comporta la perdita della retribuzione per le ore in cui non si è lavorato (o per i giorni interi di stop). Con un effetto domino su tutte le altre forme retributive.








