Nel 2019 aveva presentato domanda per beneficiare del reddito di cittadinanza, senza dichiarare vincite online – tra il 2017 e il 2019 – per quasi 138mila euro: un quarantenne abruzzese si è visto condannare definitivamente a dieci mesi e venti giorni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 32172/2025), ritenendo inammissibili i ricorsi proposti dalla difesa. Il legale dell’uomo sosteneva infatti che non avesse violato la legge in quanto, nonostante le ripetute vincite, il cliente era sempre stato in perdita. Unica eccezione era stata il mese di aprile 2019, durante il quale aveva riportato un saldo di 2.300 euro, comunque inferiore alla soglia di 6mila euro stabilita dalla legge.

Vincite lorde, non nette

Secondo il giudice, infatti, il giocatore può disporre liberamente della somma vinta e il fatto che, complessivamente, il saldo sia negativo non esclude che quel denaro possa essere stato usato per scommettere nuovamente oppure per compensare delle perdite. E infatti si legge nella sentenza: «L’eventuale situazione di povertà in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite è, insomma, comunque quella di chi, avendo una disponibilità economica, l’ha dissipata giocando». Il giudice riflette quindi sulle potenziali conseguenze dell’argomentazione del difensore: non solo si alimenterebbe la ludopatia, ma si incentiverebbe il gioco d’azzardo fornendo una copertura statale del rischio. Secondo la Suprema corte, quindi, quando si verifica che chi richiede il sussidio non superi la soglia di reddito stabilita non si deve tenere conto delle vincite nette, ma delle vincite lorde. In altri termini, non fa fede la differenza tra quanto si è scommesso e quanto si è incassato - cioè quanto è concretamente rimasto in tasca al giocatore - ma il totale delle entrate, a prescindere da come siano poi state impiegate.