MILANO – Tra Manfredi Catella e Alessandro Scandurra non ci fu alcun accordo criminoso. A stabilirlo è il Tribunale del Riesame che nelle motivazioni dell’annullamento degli arresti domiciliari di Manfredi Catella, numero uno di Coima, scrive che «in nessuno dei messaggi scambiati tra i soggetti coinvolti nella vicenda si coglie alcun riferimento all'esistenza di un patto corruttivo».Per i giudici del Riesame è palese la «mancanza di gravi indizi di colpevolezza». Nei messaggi scambiati tra l’amministratore delegato del gruppo di investimenti immobiliari e l’architetto Alessandro Scandurra, membro della Commissione comunale per il Paesaggio e a sua volta sollevate dalle accuse dal Riesame, il Tribunale ravvisa soltanto un’«eccessiva “confidenza” tra gli interlocutori», ma senza che questa sfoci in una «sollecitazione da parte dei privati affinché Scandurra si adoperasse positivamente coltivando adeguatamente il loro interessi». Allo stesso modo per il Riesame non è attendibile la tesi della Procura che accusava Scandurra di aver ottenuto da Coima incarichi professionali per un valore di circa 138mila euro in cambio di un orientamento favorevole della Commissione su progetti urbanistici, tra i quali il «PII Porta Romana» e il progetto «P39 – Pirellino», disegnato per la Coima dall’architetto Stefano Boeri, e passato al vaglio della Commissione Paesaggio presieduta da Giuseppe Marinoni e di cui Scandurra era membro. Aldilà delle chat, l'accusa pone l’accento su una fattura di 28.548 euro pagata da Coima a Scadurra il 31 luglio 2023, giudicata «oggettivamente falsa» dalla Procura, e sull’incarico per uno studio di fattibilità per uno stabile in via Messina. Per il Riesame la fattura (per la quale i legali di Catella hanno prodotto una documentazione che ne prova l’autenticità) non è sufficiente a dimostrare la corruzione, perché riferita ad attività professionali realmente svolte e documentate regolarmente. Gli avvocati di Catella Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli avevano inoltre provato che lo studio di fattibilità era legato alle tempistiche di un bando Pnrr e non a sedute della Commissione per il Paesaggio. Per i giudici del Riesame il Gip che aveva disposto i domiciliari per l’amministratore delegato era arrivato a ritenere l'esistenza dell'accordo corruttivo con un «ragionamento congetturale» e non con elementi fattuali.