di
Fausta Chiesa
Iter più snelli, con autocertificazioni e silenzio-assenso, per le sanatorie nel decreto legislativo per il nuovo Testo unico dell’edilizia: previsto anche il riordino delle norme sugli interventi possibili senza permesso a costruire, il che riporta al caso «salva Milano»
Iter più semplici per le sanatorie e sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso. Stop alle doppie richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Unico punto di accesso per tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative. È quanto prevede, tra l’altro, il disegno di legge delega (ddl) che dà all'esecutivo 18 mesi di tempo per razionalizzare, aggiornare e semplificare la normativa esistente per scrivere un nuovo Testo Unico dell'edilizia. La bozza su cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando prevede la razionalizzazione, il riordino e la revisione della disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità di titolo abilitativo.
Sanatorie ante 1967 e difformità edilizieIn particolare, il governo sarà chiamato a individuare le difformità edilizie che, in ragione della relativa natura ed entità, nonché dell'anno di realizzazione dell'abuso, possono essere sanate. E anche a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria, anche mediante il superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità, favorendo la regolarizzazione degli abusi realizzati prima della legge del 1967. E infine a prevedere, laddove necessario, modalità di rilascio dei predetti titoli in sanatoria vincolate alla realizzazione da parte del proprietario degli interventi essenziali di messa in sicurezza dell'immobile o di adeguamento «alle inderogabili norme tecniche di costruzione». Sarà inoltre necessario «razionalizzare i regimi sanzionatori propedeutici al rilascio dei relativi titoli in sanatoria, commisurandoli all'entità della trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità ovvero al valore delle opere realizzate, tenuto conto anche della disciplina dei beni sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali».







