Tra alcune settimane potrebbe essere firmato in via definitiva il Ccnl del comparto Sanità, la cui Ipotesi era stata siglata il 18 giugno scorso. Sarà interessante vedere le decisioni in merito delle due sigle sindacali che non avevano sottoscritto la Preintesa. Detto questo, la chiave interpretativa di ciò che avverrà è contenuta nell’art. 9, comma 3, laddove si individuano i soggetti titolari della contrattazione integrativa aziendale che sono “a) la Rsu; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie”. Riguardo a tali soggetti, la previsione della odierna clausola nazionale sembra identica al passato ma nel citato comma 3, dopo la parola “firmatarie” – in relazione ai sindacati di categoria –, non c’è più la precisazione “del presente Ccnl”, potendosi quindi riferire teoricamente a un “qualsiasi altro“ contratto collettivo. Per completezza - e curiosità - si segnala che nel vigente Ccnl delle Funzioni centrali la locuzione in questione è “del contratto triennale” mentre in quello dei comparti delle Funzioni locali e dell’Istruzione e della ricerca è “del presente Ccnl”: quattro contratti con tre declinazioni diverse tra loro, non solo sul piano meramente formale ma, credibilmente, anche per le conseguenze pratiche che ne possono derivare.