La stretta sui rifiuti introdotta dal Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto, aumenta anche le responsabilità degli utenti della strada. Innanzitutto, sanzioni accessorie sulla patente, per disincentivare gli illeciti commessi con l’uso di veicoli a motore, limitandolo fortemente. Poi c’è l’inasprimento delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti. E viene chiarito, rispetto al passato, quando si applicano le norme del Codice della strada e quando quelle del Testo unico dell’ambiente (Tua, Dlgs 152/2006).
Rifiuti non pericolosi
Il nuovo articolo 255 del Tua inasprisce le sanzioni penali per abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi. Fino al 9 agosto c’era l’ammenda da 1.000 a 10mila euro; ora va da 1.500 a 18mila euro. Se il reato è commesso da titolari di imprese o enti, arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3mila a 26mila euro. Per chi lo realizza con un veicolo a motore, c’è anche la sospensione della patente da uno a quattro mesi.
Se la condotta è più grave perché avviene in uno dei “casi particolari” elencati dall’articolo 255-bis del Tua, la sanzione penale sale e la sospensione della patente è da due a sei mesi.
La procedura è quella del Codice della strada per le sanzioni accessorie da reato: sospensione provvisoria disposta dal prefetto, che decide sul rapporto ricevuto dall’organo accertatore. Il provvedimento è comunicato all’Anagrafe nazionale abilitati alla guida ed è impugnabile entro 30 giorni al giudice di pace.






