Segui tutte le inchieste del Fatto Quotidiano

Ultimo aggiornamento: 11:07

Ha destato scalpore la recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, a Sezioni Unite, depositata il 28 luglio 2025 in materia di epidemia colposa. Le reazioni sono più che giustificate: la causa in oggetto riguarda gli eventi del biennio pandemico che rappresentano, ancora oggi, una ferita aperta, per molteplici ragioni, per la memoria collettiva del Paese. Proviamo allora a decrittare il contenuto di tale pronuncia cercando di semplificarne il più possibile i passaggi giuridicamente ostici.

I fatti riguardano il periodo di marzo e aprile 2020 (dunque, l’esordio del Covid-19) e il nosocomio di Alghero. Un dipendente dell’azienda ospedaliera, delegato alla sicurezza, viene accusato del delitto di epidemia colposa (sviluppatasi all’interno della struttura sanitaria) per non aver fornito ai colleghi i dovuti dispositivi di protezione e per non averli sufficientemente formati. L’imputato è assolto dal Tribunale di Sassari sulla base di un assunto perfettamente logico. L’art. 438 c.p. stabilisce: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo” (nel nostro caso, per l’epidemia cagionata non con dolo ma per colpa, l’art. 452 prevede la reclusione da uno a cinque anni). A sua volta, l’art. 40, II comma c.p. prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.