L’epidemia colposa può essere provocata anche da comportamenti omissivi, quali la mancata distribuzione di dispositivi di protezione al personale ospedaliero o la mancata formazione del personale che deve trattare il contenimento della diffusione dei germi.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza 27515 depositata ieri, intervengono sul tema scivolosissimo per amministratori sanitari (e non solo) della responsabilità colposa e omissiva nel mancato contrasto alle epidemie.
La vicenda
Il caso è stato innescato dal procuratore di Sassari contro l’assoluzione del delegato alla sicurezza dell’ospedale di Alghero, dove nelle prime settimane dell’emergenza Covid - tra marzo e aprile del 2020 - si era diffusa una terribile epidemia provocata, secondo l’accusa, dalla mancata distribuzione di dispositivi di protezione per i lavoratori e dalla totale inconsapevolezza («mancanza di formazione») delle misure di prevenzione e di contrasto del virus. Il Tribunale di Sassari, nell’applicare la fattispecie al caso concreto, aveva rilevato che il reato di «epidemia» (articolo 438 del codice penale) è a forma vincolata e, stante la sua formulazione («mediante la diffusione di germi patogeni»), non può contemplare la forma omissiva - e quindi la contestazione ex articolo 40 capoverso del codice penale.






