La presenza del movimento «Lotta per la casa» e di bambini non è una causa di forza maggiore che renda legittimo il rifiuto dell'esecuzione forzata dell'ordine del giudice di sgombero dell'immobile occupato. La causa di forza maggiore, che sia di ostacolo all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, infatti, «non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell'esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l'interesse all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la pubblica amministrazione è tenuta a garantire». La Cassazione, partendo da questo principio, ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno contro la condanna a risarcire, come responsabile del danno, circa 200mila euro per un ritardo di quattro anni nel liberare un immobile a uso industriale di proprietà privata, occupato da 30 persone. La Suprema corte ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in più occasioni, condannato l'Italia per il mancato sgombero degli immobili, affermando il diritto al ristoro anche dei danni morali subìti dai proprietari e rinviando ai giudici nazionali per il risarcimento del danno materiale.
Le condanne di Strasburgo







