È contraria al diritto dell’Unione europea l’imposta del 5% applicata dall’Italia ai dividendi che gli intermediari finanziari percepiscono, in quanto società madri, dalle loro società figlie con sede in altri Stati membri. E questo vale anche quando la tassazione è realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma include nella sua base imponibile questi dividendi o una loro frazione.

Banca Mediolanum

Banca Mendiolanum dopo oltre 10 la spunta nei confronti del Fisco italiano. Nel corso degli esercizi fiscali 2014 e 2015, l’istituto di credito con residenza fiscale in Italia, aveva percepito dividendi dalle sue controllate che avevano le loro residenze fiscali in altri Stati membri dell’Unione. Banca Mediolanum li aveva inclusi nella base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (Ires), nei limiti del 5% del loro importo. Nella sua qualità di intermediario finanziario, essa Mediolanum aveva incluso questi dividendi nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nella misura del 50% del loro ammontare. Passaggio questo per rispettare le regole della “legge Irap” ovvero del decreto legislativo istitutivo del tributo regionale nella parte in cui si applica agli intermediari. In seguito, Banca Mediolanum aveva chiesto il rimborso di questa quota dell’Irap, sostenendo che questa disposizione era contraria al diritto dell’Unione. L’amministrazione finanziaria aveva respinto l’istanza di recupero sostenendo che la norma Irap non è contraria alla direttiva 2011/96 2. Il giudice italiano, dinanzi al quale la causa è ancora pendente, aveva chiesto alla Corte di giustizia un’interpretazione della direttiva.