La Corte Costituzionale non può limitare l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che scelga fra più possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità, con incisive ricadute a livello di sistema. La Consulta, con la sentenza 142, ha considerato inammissibili le questioni proposte dai tribunali remittenti di Bologna, Roma, Milano e Firenze che sollevavano dubbi su un possibile contrasto con la Carta della legge 91/1992, per la parte in cui stabilendo che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La richiesta era, in sintesi, di introdurre requisiti aggiuntivi, per evitare il moltiplicarsi di cittadini italiani, riconosciuti come tali, anche se nati all’estero e cittadini di un altro Stato, solo in virtù dell’esistenza di un antenato italiano, in assenza di qualunque collegamento con l’ordinamento italiano. Questo in una situazione particolare come quella italiana caratterizzata, specialmente nel secolo trascorso, da un massiccio fenomeno migratorio in uscita.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato, in generale, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisizione della cittadinanza. Ma hanno dubitato che sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani per acquisire lo status.