Arriva agosto e per il Fisco scatta la tradizionale «tregua» estiva, che vale per diverse forme di adempimento (comunicazioni, versamenti e termini processuali) con date lievemente differenti tra loro. La tregua vale anche per l’Inps che a sua volta sospende le principali attività di controllo e notifica per tutto il mese di agosto. In entrambi i casi però ci sono delle eccezioni. Vediamo tutti i dettagli.
Versamenti e adempimenti fiscali
Dal 1° al 20 agosto 2025 sono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti fiscali, inclusi quelli rateizzati ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997. Il differimento al 20 agosto avviene automaticamente e senza l’applicazione di interessi o sanzioni. In questo modo il versamento delle ritenute fiscali del mese di luglio può essere assolto entro il 20 agosto anziché entro la scadenza ordinaria del 16, lo stesso vale per i contribuenti che liquidano tutti i mesi l’Iva.
Avvisi bonari
Dal 1° al 31 agosto è invece sospesa la trasmissione degli avvisi bonari, ovvero gli esiti dei controlli automatizzati e formali e degli inviti all’adempimento spontaneo, le cosiddette lettere di compliance. Questa moratoria però non mette tutti i contribuenti al riparo perché la legge consente all’Agenzia delle entrate di procedure a fronte di «casi di indifferibilità e urgenza». Dal 1° agosto al 4 settembre sono invece sospesi i termini di 60 giorni per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario. In questo modo durante questo periodo non decorrono nemmeno i termini per fornire eventuali chiarimenti all’Amministrazione finanziaria. Attenzione però, perché in caso di avvisi oggetto di rateazione con rata diversa dalla prima dovuta nel mese di agosto la sospensione non vale.









