È scattata il 28 giugno 2025 l’applicazione delle regole previste dalla Direttiva (Ue) numero 882 del 2019 (European Accessibility Act), recepita in Italia con il decreto legislativo numero 82 del 2022. L’obiettivo è garantire che determinati prodotti e servizi ritenuti essenziali siano accessibili non solo alle persone con disabilità, ma anche a soggetti ritenuti maggiormente “fragili” (come anziani o donne in gravidanza), nonché da tutto il bacino di utenti.La normativa impone specifici obblighi in capo a fabbricanti, importatori, distributori di certi prodotti quali smartphone, computer, lettori ebook, sportelli Atm, macchine per l’emissione di biglietti, e ai fornitori di certi servizi, tra cui servizi di comunicazione elettronica, e-commerce, trasporto passeggeri aerei, servizi bancari per consumatori.Cosa prevede la nuova normativa?Gli obblighi imposti variano in base al tipo di prodotto o servizio interessato. Per i prodotti, si richiede di garantire che vengano accompagnati da informazioni fornite in modo accessibile (su etichette, istruzioni d’uso e sull’imballaggio del prodotto). Le interfacce devono essere progettate in modo da essere percepibili, comprensibili e utilizzabili, prevedendo alternative ai comandi vocali e acustici e funzionalità aggiuntive nel caso in cui siano utilizzati elementi visivi.Se il prodotto impone limiti di tempo, deve allertare l’utente in più modi, attraverso diversi canali sensoriali. I fabbricanti devono adottare procedure per garantire che la produzione in serie rispetti questi requisiti. Per i servizi, è richiesto di includere meccanismi, funzionalità e procedure mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a garantire l’interoperabilità con le tecnologie assistive. In particolare, i fornitori di servizi devono assicurare che i metodi di identificazione, firme elettroniche, e servizi di pagamento – che sono necessari per concludere transazioni – siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Devono, inoltre, fornire informazioni sui servizi venduti: ad esempio, nell’ambito dei servizi dei trasporti, fornendo informazioni di viaggio in tempo reale tramite siti web, servizi per dispositivi mobili, schermi informativi interattivi.Per i fornitori di servizi non è più richiesta la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità (prevista per alcuni operatori dalla normativa esistente, la Legge numero 4 del 2004 “Legge Stanca”), anche se la nuova normativa introduce un meccanismo analogo, per cui è necessario fornire una serie di informazioni, tra cui una descrizione del servizio e come questo soddisfa i requisiti di accessibilità. La normativa relativa all'accessibilità presenta una significativa eccezione, che permette ai fornitori di servizi di continuare ad usare, fino al 28 giugno 2030, prodotti già legittimamente utilizzati prima di tale data, purché destinati a fornire servizi analoghi. Sebbene la formulazione non sia chiara, l’interpretazione prevalente è che la deroga riguardi dispositivi “fisici” utilizzati per fornire uno dei servizi coperti dall’European Accessibility Act (ad esempio macchine per l’emissione di biglietti).Merita menzione che, per quanto riguarda l’Italia, l’Agenzia per l’Italia digitaleha pubblicato una bozza di linee guida volta a fornire supporto e indicazioni operative ai fornitori di servizi. Si attende, al momento, la versione definitiva.Come far valere i propri diritti?Le segnalazioni per il mancato rispetto dell’accessibilità possono essere presentate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i prodotti) o all’Agenzia per l’Italia digitale (per i servizi). Lo European Accessibility Act garantisce anche la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria o alle autorità competenti, anche tramite associazioni rappresentative.Le sanzioniLe sanzioni sono stabilite a livello nazionale. In Italia, possono variare tra 2500 e 40mila euro, a seconda della gravità, del numero di prodotti o servizi non conformi, e delle persone coinvolte. Continua ad applicarsi nei confronti dei fornitori di servizi soggetti alla Legge Stanca la sanzione fino al 5% del fatturato nel caso di inosservanza della diffida con cui l’Agenzia per l’Italia digitale invita il soggetto a rimediare ad eventuali trasgressioni.Attenzione alle norme nazionali: coordinamento con la Legge StancaLo European Accessibility Act non abroga la normativa italiana esistente in materia di accessibilità, ma certe previsioni della Legge Stanca non sono più applicabili ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dalla nuova normativa. Le imprese devono quindi assicurarsi che i propri prodotti e servizi rispettino gli obblighi applicabili, verificando non solo la conformità alla nuova direttiva, ma anche il coordinamento con la normativa nazionale già vigente.Come prepararsi: niente scorciatoiePer rispettare gli obblighi imposti dalla normativa in materia di accessibilità, le imprese devono verificare la conformità tecnica delle soluzioni esistenti, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, per i prodotti che intendono immettere sul mercato dopo il 28 giugno 2025 e i servizi che forniscono agli utenti. Attenzione alle scorciatoie: strumenti come i cosiddetti “accessibility overlay” che promettono soluzioni rapide e automatiche, spesso peggiorano l’esperienza utente invece di migliorarla. Non garantiscono la conformità normativa e possono creare più problemi che benefici. Meglio puntare su soluzioni strutturali, pensate con attenzione sin dalla progettazione.
Cosa cambia per le imprese con le nuove regole dello European Accessibility Act?
Lo European Accessibility Act, è la direttiva europea che impone nuovi obblighi di accessibilità per prodotti e servizi essenziali. Tutte le imprese devono adeguarsi a requisiti rigorosi per garantire l'inclusione di persone con disabilità e utenti fragili







