In un recente intervento, il Presidente della Cei ha riaperto la discussione su finalità e modalità di attribuzione dell’8 per mille, così suggerendo un approfondimento di riflessione a quarant’anni dalla sua istituzione.
L’8 per mille è stato introdotto con la legge n. 222/1985 in attuazione degli Accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984. Nel tempo, è stato esteso ad altre dodici confessioni religiose, sulla base di specifiche intese con lo Stato. In virtù di tale istituto, ogni contribuente può scegliere di destinare l’8 per mille del gettito fiscale derivante dall’Irpef allo Stato, alla Chiesa Cattolica o a una delle altre confessioni religiose. La quota a diretta gestione statale e la quota a diretta gestione della Chiesa Cattolica o delle altre confessioni religiose sono utilizzate per le finalità specificamente stabilite dalla legge.
Nel 2019, la legge 222 è stata modificata, prevedendo che, per la quota a diretta gestione statale, il contribuente possa scegliere tra varie tipologie di intervento identificate dallo Stato, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento contenente il modello per la dichiarazione dei redditi. Così, a partire dal 2019 nelle schede per la certificazione unica e nel modello 730 della dichiarazione è stata introdotta la facoltà di indicare una specifica finalità a cui destinare la quota dell’8 per mille a gestione statale: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali e, a seguito di un ulteriore intervento normativo del 2023, prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.







