Tar Lazio Per i giudici le valutazioni tecniche della scuola possono essere sindacate solo per palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatoridi Pietro Alessio Palumbo15 giugno 20252' di letturaI punti chiaveI fattiLa decisione2' di letturaSecondo il Tar Lazio (con sentenza 5722/2025) la non ammissione dello studente all’esame di Stato è insindacabile ed è irrilevante il parere di un esperto “esterno” alla scuola.I fattiNella vicenda la consulenza di parte era stata svolta da una docente di cui non era stato fornito il curriculum e le credenziali e la stessa quindi non poteva che essere considerata una mera opinione sfornita di valenza probatoria. Nella medesima consulenza di parte la prima prova scritta del ricorrente non veniva illustrata e spiegata, giungendosi direttamente a conclusioni diverse da quelle della commissione d’esame senza che fosse stata svolta alcuna previa attività di inquadramento, approfondimento e analisi dell’elaborato. Non veniva poi spiegato a che titolo e con quale criterio nella detta consulenza di parte si passava in rassegna il percorso scolastico del ricorrente per ricavarne la necessità di una qualche indulgenza nei suoi confronti in quanto impegnato in uno sport, seppure senza raggiungere i requisiti per essere considerato uno studente-atleta. Alla stessa stregua, la consulente di parte esprimeva dei giudizi e delle valutazioni sulla prova orale del ricorrente ma non si comprende in che modo la stessa abbia assunto le notizie necessarie per svolgere una valutazione in merito ed addirittura asserire che un membro della commissione sarebbe stato maldisposto nei confronti del ricorrente e lo avrebbe messo in difficoltà.La decisioneIl sindacato sulle valutazioni tecniche espresse dall’amministrazione scolastica è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, potendo il giudice stesso solo verificare se il procedimento a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. In tali circostanze mancano i presupposti per l’accoglimento di un ricorso perché il consulente non può sostituirsi al competente organo scolastico.Newsletter Scuola+La newsletter premium dedicata al mondo della scuola con approfondimenti normativi, analisi e guide operativeAbbonati
La non ammissione all’esame non può essere sindacata dal consulente esterno
Per i giudici le valutazioni tecniche della scuola possono essere sindacate solo per palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori






