Ci risiamo. Se Donald Trump manda la Guardia Nazionale per sedare le rivolte di piazza a Los Angeles e nelle altre città Usa subito le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di dire cosa ne pensa. L’evocazione della prigione di Guantanamo come luogo di detenzione degli irregolari da rimpatriare, poi, ha scatenato similitudini ardite.
Ecco farsi avanti Riccardo Magi: Trump copia il modello Albania, ha detto. E pensare che la storia di Guantanamo risale ai primi del ‘900... Dunque sono tutti lì a giudicare la deriva “autoritaria” di Trump, con il dito accusatore puntato, pretendendo dalla premier italiana di contraddire quella che da sempre è stata la politica di Roma verso Washington: una politica di solida amicizia.
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Ma torniamo a Guantanamo: il solo nome evoca infamie a danno dei detenuti. Prigionieri incappucciati, inginocchiati, denudati, torture e umiliazioni. Accostare Guantanamo al progetto dei Cpr in Albania è infamante, oltre che falso e infondato. Infatti le prime strutture di trattenimento per gli immigrati irregolari su suolo italiano nascono sotto il governo Prodi, nel 1998, con la legge Turco-Napolitano: all’epoca si chiamavano Cpt (centri di permanenza temporanea). Poi divennero Cie (Centri di identificazione e espulsione) e quindi furono chiamati Cpr (centri di permanenza per i rimpatri). Ma la sostanza restava immutata: trattasi di strutture detentive, su suolo italiano però e non extraeuropeo. Non solo, col decreto Minniti del 2017 si stabiliva che i Cpr dovevano sorgere sull’intero territorio nazionale e si acceleravano le procedure per l’ottenimento dello status di rifugiato. I punti principali del decreto erano quattro: l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che avevano fatto ricorso, l’abolizione dell’udienza, l’estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari. Nel primo grado di giudizio l’attuale “rito sommario di cognizione” veniva sostituito con un rito camerale senza udienza, nel quale il giudice prendeva visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. Senza contraddittorio e senza che il giudice potesse rivolgere domande al richiedente asilo.






