In caso di rinnovo tacito di una locazione l’attestato di prestazione energetica scaduto è da rifare. Non è possibile procedere in continuità, aggirando gli obblighi in materia di Ape che sono stati anche di recente ribaditi dalla direttiva Case green. L’importante indicazione arriva da una risposta a interpello del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (n. 30213/2025) che dà istruzioni a una Regione, la Liguria, che aveva chiesto chiarimenti sul funzionamento delle regole in materia di affitti.

Ape e locazioni

Rispetto all’attestato di prestazione energetica, va ricordato che si tratta di un documento i cui estremi devono obbligatoriamente essere inseriti all’interno di ogni contratto di affitto. Negli accordi va, cioè, prevista una clausola con la quale il conduttore dichiara di avere ricevuto «le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica». In caso di locazione di singole unità non c’è, però, l’obbligo di allegare materialmente l’attestato, che invece è previsto per i rogiti di vendita degli immobili. Tutti questi adempimenti sono sanzionati dalla legge. L’Ape ha una durata che, di norma, è pari a dieci anni. In caso di ristrutturazione importante, poi, l’attestato deve essere aggiornato perché potrebbero esserci modifiche nella prestazione energetica dell’immobile.