Alle aziende non è concessa la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working. In tal senso, con provvedimento numero 135 del 2025, si è espresso il Garante privacy che, dopo un’approfondita indagine avviata in seguito al reclamo presentato da una lavoratrice, ha fissato una sanzione pari a 50mila euro ad un'azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 lavoratori dipendenti durante l’attività lavorativa svolta, appunto, in modalità agile.

Il monitoraggio avveniva (anche) sulla base di specifici controlli mirati e ‘a campione’: il lavoratore ‘individuato’ veniva contattato telefonicamente, nelle fasce orarie di reperibilità, da parte di un ufficio aziendale preposto a tali controlli e veniva invitato ad effettuare una doppia timbratura (una in entrata e una in uscita) mediante ‘Time Relax’ – un app aziendale installata a seguito di accordo sindacale – al fine di registrarne la localizzazione. Successivamente, il dipendente sottoposto a controllo veniva invitato a dichiarare via e-mail il luogo esatto in cui si trovava al momento dell’effettuazione delle timbrature. Questo sistema aveva l'obiettivo di verificare la corrispondenza tra il luogo di lavoro indicato dal dipendente nell'accordo di smart working rispetto al luogo dichiarato nell'e-mail e che risultava nell’app aziendale. Eventuali discordanze e/o informazioni ricavate da tali controlli sono poi state utilizzate come base per l'avvio di specifici procedimenti disciplinari, dai quali sono scaturite relative sanzioni. Tutto ciò, in assenza di un’adeguata informativa.