Legittima l’espulsione dello straniero, privo di permesso di soggiorno, detenuto con meno di due anni di pena da scontare. Lo chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 73 depositata il 23 maggio 2025 e scritta da Giovanni Amoroso. Infondati quindi i dubbi di incostituzionalità sollevati dal tribunale di sorveglianza di Palermo.
Cinque presupposti
La Consulta ricorda che i presupposti per l’espulsione sono cinque: lo stato detentivo, la durata della pena residua non superiore a due anni, l’identificazione certa del soggetto, il fatto che la pena in corso non sia stata inflitta per una precisa categoria di gravi reati e l’irregolarità del soggiorno. A fondare le ragioni del provvedimento di espulsione, poi, la necessità di attenuare il sovraffollamento delle carceri che già in passato la Corte aveva giudicato nè arbitrario nè irragionevole, con una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Provvedimento di natura amministrativa
Ora la sentenza depositata ieri sottolinea come il provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa, anticipando l’espulsione amministrativa dovuta all’irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, e non può essere per questo equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.






