Secondo la Corte di Cassazione (ordinaza n.12231/2025) utilizzare in modo “anomalo” una installazione messa a disposizione da una struttura – che nella vicenda esaminata è una struttura alberghiera ma potrebbe trattarsi anche di una scuola o di un altro istituto - determina il superamento della ordinaria responsabilità della struttura stessa per far ricadere i danni alla propria stessa poca cautela o imprudenza nell’utilizzo dell’impianto o attrezzatura.
I fatti
Nella vicenda la Suprema Corte ha escluso che le lesioni riportate dal ricorrente potessero essere ascritte a un malfunzionamento dello scivolo messo a disposizione della struttura alberghiera e le ha imputate alla sostanziale perdita dell’iniziale posizione avvenuta accidentalmente dal ricorrente, ossia per causa non imputabile alla struttura e quindi al custode. In altre parole il ricorrente non aveva preso le opportune cautele nell’utilizzazione dello scivolo, ponendo in essere in tal modo un comportamento atipico, di per sé idoneo a interrompere la sequenza causale ascritta all’attrezzatura ricreativa utilizzata ossia alla cosa. Ed infatti dall’istruttoria già compiuta dal giudice d’Appello non risultavano anormalità nel funzionamento della struttura, ossia un getto d’acqua anomalo e improvviso, nel corso della stessa giornata in cui era stata utilizzata dal ricorrente e tantomeno in altre occasioni precedenti a quella in oggetto di causa.






