Dalla valutazione del rischio al braccialetto elettronico, fino alle case rifugio

Ilaria Donatio

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Lorena Isceri è riuscita a chiamare il 112. È forse questo il particolare che, nella storia terribile del suo femminicidio, resta più difficile da togliersi dalla testa. Perché significa che per un tempo brevissimo Lorena era ancora lì, dall’altra parte del telefono, viva. Aveva paura, era in pericolo, chiedeva aiuto. Poi non c’era più. Non serve ripercorrere una vicenda che abbiamo letto tutti. Serve semmai restare un momento dentro quella distanza — poche decine di minuti — tra una donna che chiede di essere salvata e una donna che diventa vittima di femminicidio. E chiedersi se non sia proprio lì, nello spazio che precede la morte, che dovremmo concentrare le nostre energie, le nostre leggi, le nostre risorse.

Dal 2025 l’Italia ha una fattispecie autonoma di femminicidio. L’articolo 577-bis del codice penale punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso, tra l’altro, come atto di odio o discriminazione, di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva. Dare un nome giuridico al femminicidio ha un significato: riconoscere una forma di violenza nella quale il genere della vittima, il controllo, il possesso e la negazione della sua libertà sono elementi costitutivi. E il concetto non è certo un’invenzione recente né italiana. Nel 1992 Diana Russell e Jill Radford pubblicavano Femicide: The Politics of Woman Killing. Russell avrebbe poi sintetizzato il concetto nell’uccisione delle donne da parte degli uomini perché donne: una parola per rendere visibile ciò che la parola neutra “omicidio” non riusciva a raccontare. Ma dare un nome a un fenomeno, introdurre un nuovo reato e impedire che quel reato venga commesso sono tre cose diverse.