La trasparenza societaria non può trasformarsi in una diffusione indiscriminata dei dati personali degli azionisti di una società. È questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 settembre 2026, resa nella causa C-798/24, Jautiva, destinata ad avere riflessi sul delicato equilibrio tra pubblicità societaria, prevenzione del riciclaggio e tutela dei dati personali.
La controversia e i dati personali pubblicati online
La controversia nasce in Lettonia, dove diciassette azionisti di minoranza di una società per azioni hanno contestato la disciplina nazionale che imponeva la pubblicazione online di un ampio insieme di informazioni. Per le persone fisiche, i dati comprendevano, tra l’altro, nome e cognome, identificativo personale o data di nascita, estremi del documento di identità e indirizzo; a questi si aggiungevano e-mail, categoria, numero e valore nominale delle azioni e diritti di voto. Informazioni accessibili via Internet e scaricabili in blocco anche da utenti non identificati. La Corte europea chiarisce, anzitutto, che la direttiva (UE) 2017/1132 in materia di diritto societario non impone la pubblicazione delle informazioni relative a tutti gli azionisti delle società per azioni, inclusi quelli di minoranza. Viene così meno il presupposto secondo cui una simile apertura generalizzata dei registri sarebbe richiesta dal diritto dell’Unione. Il passaggio più significativo riguarda però il Regolamento europeo sulla tutela della privacy, letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte riconosce che il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati non è assoluto e può subire limitazioni se previste dalla legge e giustificate da finalità di interesse generale. Tali limitazioni devono però rispettare il principio di proporzionalità.






