Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non è soggetto ad alcun termine di decadenza previsto dall'articolo 165 del Tuir. Pertanto, il contribuente che abbia subito una doppia imposizione può far valere il diritto alla detrazione anche successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il reddito estero, purché ricorrano i presupposti sostanziali previsContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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