Gli appuntamenti sull’agenda Google Calendar, le cartelle dei clienti salvate su ICloud e l’esame della posta elettronica mandano KO il contribuente forfettario. L’inattendibilità della contabilità e la conseguente ricostruzione del volume d’affari reale da parte dell’Ufficio, con conseguente disconoscimento del regime agevolato per superamento dei limiti di legge, ha trovato puntuale conferma nella recente sentenza n.304/2026 emessa dalla CGT di primo grado di Vicenza in data 21 maggio 2026.
I dettagli dell'accertamento e le prove raccolte
La sentenza è estremamente interessante perché rileva l’insieme di elementi indiziari che sono stati messi in campo dai verificatori per smascherare un finto forfettario che esercitava l’attività di tatuaggio e piercing.
ll fulcro della verifica, condotta dalla Guardia di Finanza, è infatti consistito nel reperimento di una molteplice documentazione extracontabile di valore dirimente, rinvenuta sia presso il luogo di esercizio che presso il domicilio del contribuente.
Le prove raccolte possono essere distinte tra prove digitali e prove analogiche.






