Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL'assemblea non può «incolpare» un condomino del degrado del frontalino dìun balcone e, sulla base di tale valutazione, addebitargli il costo dell'intervento. L'accertamento della responsabilità esula infatti dalle attribuzioni dell'organo assembleare e compete esclusivamente all'autorità giudiziaria. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21865 del 26 giugno 2026, distinguendo nettamente il piano della ripartizione delle spese da quello della responsabilità risarcitoria.
La prassi dell'addebito diretto e i suoi limiti
Nella gestione dei condomìni è frequente che, di fronte al degrado di un frontalino, di un parapetto o di un altro elemento comune, l'assemblea individui immediatamente quello che ritiene essere il condomino «responsabile» del danno, disponendo conseguentemente che sia quest'ultimo a sostenere il costo degli interventi. Una prassi ispirata a criteri di apparente equità, ma che non trova fondamento nell'ordinamento.
Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce infatti un principio destinato ad incidere sulla gestione di numerose controversie condominiali: l'assemblea non ha il potere di accertare la responsabilità del singolo partecipante e, conseguentemente, non può derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese attribuendo il costo dei lavori al condomino ritenuto autore del degrado.






