Più spazio al “sezionale” del registro Iva degli d’acquisti, nel quale dovranno essere annotate ora anche le fatture d’acquisto la cui detrazione dell’Iva è retro-imputata all’anno precedente a quello della loro ricezione. La novità, annunciata dalla relazione illustrativa del dlgs omnibus n. 148 del 7 agosto 2026, discende dalle modifiche apportate dall’articolo 12 del dlgs agli articoli 19 e 25 del dpr n. 633/1972 (nonché alle corrispondenti norme trasfuse negli articoli 56 e 88 del TUIVA di cui al dlgs n. 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027), in materia di termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e per la registrazione delle relative fatture.
L'ampliamento dei termini per la detrazione Iva
Il predetto articolo 12 ha modificato:
- il comma 1 dell’art. 19 del dpr n. 633/1972, prevedendo che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. E’ stato così ampliato il termine di decadenza per l’esercizio della detrazione, che la norma previgente faceva coincidere con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di insorgenza del diritto;






