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Solo i componenti positivi esistenti ma non contabilizzati e dichiarati ed i costi inesistenti possono portare alla applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base. E, in ogni caso, la tassazione deve considerarsi come riconducibile ai redditi di capitale. Con la conseguenza che, in linea di principio, la problematica potrebbe assumere un impatto esclusivo in termini di mancata applicazione della ritenuta alla fonte. E’ questo, in estrema sintesi, quanto delinea l’articolo 23 del dlgs omnibus 148/2026 che, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 111 del 2023 regolamenta per la prima volta la presunzione di distribuzione di utili ai soci nelle società definite a ristretta base societaria.

L'ambito di applicazione e i presupposti della presunzione

C’è da sottolineare che, seppur con tutte le limitazioni del caso in relazione all’intervento normativo, lo stesso ha comunque il pregio di chiarire che, ad esempio, non può esistere un reddito diverso da quello di capitale nel momento in cui opera la presunzione in questione. Come pure deve essere sottolineato il fatto che la norma non appare prevedere una decorrenza specifica con la conseguenza che la stessa potrà essere invocata, nel caso, anche in relazione ai procedimenti aperti.