Alessandro Riccetti, receptionist ternano, tra le ventinove vittime della tragedia di Rigopiano, risalente al 18 gennaio 2017PERUGIA Depositate le motivazioni della sentenza del processo d’appello bis sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, dove receptionist ternanmorirono 29 persone, tra cui il o Alessandro Riccetti. La Corte d’Appello di Perugia, lo scorso 11 febbraio, aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (nel frattempo deceduto il 2 luglio). Assolti, invece, l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della Provincia Di Blasio e D’Incecco. Nelle circa cento pagine vengono spiegate in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato alle condanne e alle assoluzioni. Citati, tra l’altro, disastri naturali come quello di Sarno, l’alluvione di Genova, l’alluvione di Messina e il terremoto dell’Aquila. "La tragedia di Rigopiano non è stata un’imprevedibile fatalità naturale, ma il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio". Lo afferma l’avvocata Wania Della Vigna, legale di parte civile. Il riferimento è soprattutto alla mancata redazione della “Carta di localizzazione del pericolo valanghe“ (Clpv). Nelle motivazioni la Corte rileva che senza la Clpv non potevano essere attivati i successivi meccanismi di prevenzione e protezione del rischio valanghe. "È stata finalmente riconosciuta la sussistenza delle responsabilità e delle posizioni di garanzia" aggiunge Della Vigna. La Corte d’Appello sottolinea che "la prevenzione adeguata a garantire al meglio l’incolumita’ delle persone avrebbe dovuto essere attuata non al momento della verificazione dell’evento ne’ nell’imminenza dell’accadimento, ma avrebbe dovuto precedere di molto lo stesso e consistere nell’identificazione in primis di Rigopiano come sito valanghivo. Da tale classificazione sarebbe derivata la possibilità di vietare, limitare o comunque disciplinare l’accesso al sito".
"Non fu classificato sito a rischio e mancò la necessaria prevenzione"
PERUGIA Depositate le motivazioni della sentenza del processo d’appello bis sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), distrutto da una...






