Ad agosto il Fisco rallenta l’invio delle comunicazioni ai contribuenti. La pausa estiva riguarda gran parte degli atti dell’Agenzia delle Entrate ed evita che cittadini, imprese e professionisti debbano gestire scadenze fiscali in un periodo in cui molti uffici sono chiusi o lavorano a ritmo ridotto. La sospensione, però, non è assoluta. In presenza di situazioni urgenti e indifferibili, l’Agenzia può continuare a trasmettere atti, inviti e comunicazioni anche durante il mese di agosto. La regola è stata ribadita dal decreto legislativo approvato il 5 agosto, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore. Il provvedimento introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che diventerà formalmente operativo il 1° gennaio 2027. Le norme sulla sospensione estiva, tuttavia, riprendono disposizioni già in vigore. A ricostruire il quadro è QuiFinanza. Quando il Fisco può scrivere anche ad agosto Se un atto non può essere rinviato, l’Agenzia delle Entrate può procedere anche durante la pausa estiva. Tra le situazioni già individuate dal Fisco rientrano quelle in cui la riscossione è a rischio. È il caso, per esempio, di un atto il cui invio, se rimandato a settembre, potrebbe comportare la prescrizione del debito. In una simile circostanza, la sospensione impedirebbe allo Stato di recuperare le somme dovute. Atti legati a reati e procedure concorsuali La pausa non si applica neppure agli atti necessari per comunicare una notizia di reato. Il Codice di procedura penale stabilisce infatti che gli incaricati di un pubblico servizio, quando vengono a conoscenza di una notizia di reato, debbano presentare immediatamente una denuncia scritta. L’adempimento non può quindi essere rinviato fino alla conclusione della sospensione estiva. Restano escluse dalla pausa anche alcune comunicazioni indirizzate a soggetti coinvolti in procedure concorsuali, tra cui la liquidazione giudiziale. In questi casi occorre tutelare il credito pubblico. Se una società con debiti fiscali viene sottoposta a liquidazione, l’amministrazione deve poter intervenire rapidamente per far valere le proprie ragioni e tentare di recuperare quanto dovuto. L’elenco comprende le principali eccezioni, ma non esaurisce tutte le situazioni possibili. Tra i procedimenti esclusi dalla sospensione figurano anche quelli relativi al rimborso Iva, la cui documentazione è soggetta a tempi più stretti e richiede una gestione più rapida. La distinzione è quindi tra le attività ordinarie, che possono essere rinviate a settembre, e quelle che, per urgenza o per la loro particolare natura, non possono essere sospese. Documenti e termini di pagamento ad agosto La pausa estiva interessa anche alcuni termini di pagamento, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Il rinvio riguarda le imposte soggette a tassazione separata e le somme richieste in seguito ai controlli automatici e formali. Di conseguenza, anche se ad agosto viene notificato un avviso bonario per ragioni di urgenza o indifferibilità, il termine per pagare non decorre immediatamente. Il conteggio riparte il 5 settembre. La sospensione può quindi spostare la scadenza del pagamento anche quando l’atto viene recapitato nel corso del mese di agosto. Fino al 4 settembre può essere rinviata anche la trasmissione di alcuni documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate. È il caso, per esempio, delle informazioni e dei chiarimenti domandati nell’ambito dei controlli ordinari: il termine viene sospeso e riprende a decorrere al termine della pausa. Anche in questo ambito, però, sono previste eccezioni. Il nuovo Testo unico esclude dalla sospensione la documentazione richiesta durante attività di accesso, ispezione e verifica. Quando sono in corso controlli più approfonditi, comprese le verifiche sui libri contabili, i riscontri dettagliati o le richieste collegate alle ispezioni, la pausa di agosto non si applica.