Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiTempi stretti per il recupero dei crediti tributari e patrimoniali degli enti locali. A differenza dei tributi erariali che si prescrivono dopo il decorso di 10 anni, per le entrate locali è prevista la prescrizione quinquennale. La diversità di trattamento non comporta la violazione di principi costituzionali, poiché si tratta di questioni disomogenee che non possono essere poste a raffronto. I tributi erariali non hanno la natura di obbligazioni periodiche o di durata, come l’Imu o altri tributi locali, in quanto per ciascun periodo d'imposta danno luogo a distinti e autonomi rapporti obbligatori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 23174 del 14 luglio 2026.

I giudici di legittimità, richiamano nella pronuncia la recente sentenza della Corte costituzionale 85/2026, che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'articolo 2946 del codice civile laddove assoggetta i crediti per tributi erariali al termine di prescrizione decennale, anziché a quello quinquennale previsto dall'articolo 2948, numero 4, dello stesso codice. In particolare, hanno ritenuto che non sussista alcuna disparità di trattamento rispetto al credito Imu, soggetto a prescrizione breve, in quanto “difetta il requisito dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, dal momento che i tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, ma danno luogo, per ciascun periodo d'imposta, a distinti e autonomi rapporti obbligatori, a differenza dei tributi locali, riconducibili alle obbligazioni periodiche cui è correlato il termine breve”. In passato la Suprema corte, con l’ordinanza 17234/2023, aveva affermato lo stesso principio per la tassa rifiuti. Anche la Tari si prescrive nel termine di 5 anni. Questa entrata è soggetta al termine breve, in deroga alla regola per cui i crediti tributari in via generale sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. La riscossione forzosa deve “avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.”.