Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLe associazioni -Ets e non Ets- possono, attraverso lo statuto, inibire il diritto di voto e partecipazione alle assemblee degli associati morosi nel versamento dei contributi all’ente.
Questo è il punto centrale della Massima n. 21 della Commissione ets del Consiglio notarile di Milano, che dà soluzione alla necessità degli enti di grandi dimensioni di assicurare il pagamento delle quote annuali ed evitare la convocazione di soggetti irreperibili o disinteressati all'attività dell'ente.
L’orientamento enuncia principi applicabili anche alle fondazioni «di partecipazione» in relazione ai contributi posti a carico dei partecipanti che compongono gli organi di indirizzo.
La massima parte dalla sicura liceità dell’imposizione statutaria di contributi –periodici o una tantum– a carico degli associati, in base alle norme civilistiche (art. 16 c.c., art. 21 Cts) e fiscali (artt. 79 e 85 Cts). Viene, poi, segnalato che tali contributi non devono essere necessariamente prefissati statutariamente, potendo la loro misura e periodicità essere demandata all’organo amministrativo, non trattandosi di competenze inderogabilmente attribuite all’assemblea ex art. 25 Cts.






