Roma, 6 agosto 2026 – Dimettersi per salvarsi non significa scegliere la disoccupazione. È il principio con cui l’INPS riconosce la NASpI a chi è costretto ad abbandonare il posto per violenze o atti persecutori. Il messaggio 2540 del 3 agosto chiarisce che anche condotte provenienti da persone estranee all’azienda possono rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. In questi casi le dimissioni non sono volontarie: sono un recesso necessitato, dettato dalla tutela dell’incolumità. L’intervento agisce nel punto in cui la violenza privata diventa esclusione economica. Raggiungere l’ufficio, rispettare orari prevedibili o mantenere abitudini quotidiane può trasformarsi in un rischio. Perdere anche il reddito significa aggiungere alla minaccia una dipendenza finanziaria che rende più difficile allontanarsi e ricostruire la propria autonomia.
Il riconoscimento non è automatico
Il riconoscimento non è automatico. La presenza di violenze o persecuzioni estranee alla vita professionale, da sola, non basta. Occorre un collegamento concreto tra i comportamenti subiti e l’impossibilità di lavorare: un deterioramento dell’equilibrio psicofisico tale da impedire l’attività oppure un pericolo connesso alle abitudini lavorative. È il caso delle minacce lungo il tragitto casa-ufficio o degli appostamenti presso la sede di lavoro. La valutazione deve avvenire caso per caso su basi oggettive e documentate. Il chiarimento non trasforma la NASpI in un sostegno generale, ma amplia la giusta causa quando un fatto esterno rende impossibile restare al lavoro. Non è necessario che il datore sia responsabile: la causa può dipendere da un terzo, purché produca un impedimento effettivo.










