Nuove regole sui risarcimenti sui danni causati dai militari. Fermo quanto previsto dal diritto internazionale, l’azione di risarcimento del danno ingiusto provocato da condotta colposa del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nei teatri operativi delle missioni all’estero è promossa direttamente nei confronti del Ministero della difesa o del ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora la condotta costituisca reato, l’azione è promossa congiuntamente nei confronti del responsabile e dell’amministrazione di appartenenza. Resta ferma la responsabilità amministrativa ed erariale del militare responsabile. È quanto prevede il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale. L’atto, composto di 15 articoli, rappresenta il primo passo della riforma voluta dal ministro Guido Crosetto.

Allo stato attuale, se durante una missione all’estero una condotta colposa di un militare provoca un danno ingiusto a un cittadino locale o a un ente privato, il danneggiato straniero non può agire direttamente dinanzi ai tribunali civili italiani. L’azione si incardina nell’ambito degli accordi internazionali stipulati per la missione. Se la missione rientra in un ambito multilaterale (Nato, Ue, Onu), si applicano le clausole di riparto dei danni. Nei trattati Nato Sofa, ad esempio, lo Stato ospitante gestisce e risarcisce le pretese dei propri cittadini secondo le leggi locali per gli atti compiuti in servizio, richiedendo poi il riparto (di norma al 75%) allo Stato di appartenenza del militare. Nelle missioni senza Sofa, opera la procedura dei “Claims” (reclami amministrativi gestiti direttamente dai Comandi d’area delle Forze Armate italiane tramite fondi di contingenza stanziati per la missione).