Almeno nel 2024, invocare la tutela delle guarentigie dei parlamentari per votare il no all’uso di intercettazioni di un non parlamentare assessore regionale, con la scusa che l’ufficio in cui era stato intercettato stesse nello stesso edificio dove in altri locali aveva la propria segreteria politica una senatrice legata sentimentalmente all’assessore non parlamentare, a suo modo aveva avuto il guizzo psichedelico di una strizzatina d’occhio ribalda, degno della pensosa condivisione in Parlamento nel 2011 del dubbio che anche per un solo secondo Ruby Rubacuori potesse davvero essere ritenuta da Berlusconi la nipote di Mubarak: ieri, invece, il rifiuto di far utilizzare ai magistrati le chat del deputato Delmastro, ex dominus delle carceri italiane ignaro d’essere socio della figlia 19enne di un prestanome dei camorristi, sa solo di stantia muffa di privilegio, incapace persino di far ridere pur nei pretesti che seriosamente si arrampica ad addurre.

Come infatti la grazia del presidente della Repubblica non è un quarto grado di giudizio ribaltante il giudicato della Cassazione, così nel concedere o negare una autorizzazione a procedere il Parlamento non è una sorta di giudice delle indagini preliminari «raddoppiato» e anticipato, ma verifica solo che nella richiesta dei magistrati non vi sia «fumus persecutionis»: impugna cioè l’articolo 68 della Costituzione per salvaguardare Camera e Senato dal rischio che strumenti investigativi molto invasivi possano essere impiegati allo scopo di condizionare l’assemblea.