Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiPer le cause di modesto valore, si applica l’esenzione generalizzata dall'imposta di registro. Sono le conclusioni della sezione diciassette della Cgt del Lazio che si trovano nella sentenza n. 3258/2026 del 20 maggio scorso. Il nucleo della pronuncia in esame si condensa in un principio di portata generale: l'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'articolo 46 della legge n. 374/1991 (legge istitutiva del Giudice di Pace) opera in modo generalizzato e oggettivo, avendo riguardo esclusivamente al valore della controversia e non all'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; e questo, non tenendo conto né al grado di giudizio, né alla natura del processo (cognitivo, esecutivo o cautelare).

Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeIl quadro normativo e il valore della controversia

Il testo normativo dispone che «le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato», così derogando alla disciplina generale sull'obbligo di registrazione degli atti giudiziari di cui all'articolo 37 del dpr n. 131/1986.