Nel sistema fiscale italiano, il flusso ordinario del modello 730 prevede che l’eventuale conguaglio a credito venga liquidato direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del contribuente. Questo avviene grazie all’intervento del sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’Inps). Tuttavia, nel momento esatto in cui si verifica il decesso del beneficiario, questo canale automatico si interrompe in modo definitivo. L’Inps o l’azienda del lavoratore dipendente non possono più erogare alcuna somma a titolo di rimborso fiscale sul conto corrente o sulla quietanza del defunto, poiché il rapporto di sostituzione d’imposta cessa legalmente con la vita del contribuente. Eventuali mandati di pagamento già trasmessi ma non ancora incassati vengono stornati e bloccati. Il credito maturato non va assolutamente perduto, ma la sua titolarità e le modalità di riscossione si trasferiscono in capo agli eredi legittimi o testamentari, i quali devono attivare una procedura fiscale specifica.
Il modello 730 e il ruolo centrale della Certificazione Unica di passaggio
Il primo elemento fondamentale da monitorare è la tracciabilità del credito non erogato. Se il contribuente deceduto aveva regolarmente trasmesso il proprio modello 730 quando era in vita, e il decesso è avvenuto prima dell’effettivo conguaglio del credito, il sostituto d’imposta ha l’obbligo normativo di formalizzare tale interruzione. L’importo bloccato viene registrato dal sostituto e riportato all’interno della Certificazione Unica (CU) emessa l’anno successivo a quello del decesso. Nello specifico, i crediti d’imposta che non si sono potuti accreditare vengono inseriti in campi precisi del modello di certificazione. L’erede deve quindi acquisire la CU del defunto e verificare con estrema cura i quadri interni, sapendo che il Punto 64 accoglie il credito IRPEF non rimborsato, il Punto 74 è riservato all’Addizionale Regionale all’IRPEF non rimborsata e infine il Punto 84 certifica l’addizionale comunale all’IRPEF rimasta in sospeso. Questi dati numerici costituiscono la base giuridica e contabile per l’operazione di recupero che l’erede dovrà attuare nella successiva stagione dichiarativa, senza i quali non è possibile avviare alcuna pratica di rimborso.








