Già dal 2012 possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti che non hanno sostituto d’imposta e, in questo caso, il rimborso viene erogato dall’Agenzia. I tempi di erogazione sono generalmente più lunghi rispetto a chi riceve l’accredito in busta paga, e a volte possono anche slittare all’anno successivo. Vediamo perché.

Il rimborso senza sostituto

In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall’agenzia delle Entrate.

Ormai il 730 è diventato il nuovo modello universale, con il quale si possono ormai dichiarare tutti i redditi, con la sola esclusione di chi è titolare di partita Iva. Se a questa estensione della platea interessata si aggiunge il sempre più massiccio ricorso alla dichiarazione precompilata, è naturale quindi che siano sempre più numerose le persone che lo utilizzano anche se non hanno un datore di lavoro che fa il conguaglio: non solo gli eredi dei contribuenti deceduti, ma anche chi ha redditi esteri, plusvalenze finanziarie o redditi da criptovalute o soggetti a tassazione separata (ad esempio indennità di avviamento da fine locazione).

Quando manca la possibilità di rimborsare con conguaglio in busta paga o sul cedolino della pensione, il contribuente deve chiedere il rimborso direttamente all’agenzia delle Entrate.