Gli incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso di animali selvatici, oltre alle conseguenze per gli animali, spesso mortali, possono provocare gravi danni ai veicoli e, nei casi più seri, lesioni anche molto gravi agli automobilisti e ai passeggeri. Ma ottenere il risarcimento non è sempre automatico.
La Corte di Cassazione con le cosiddette sentenze n. 2526 e n. 2528, entrambe pubblicate il 5 febbraio 2026, ha stabilito un principio destinato a incidere su numerose controversie: spetta al danneggiato dimostrare la dinamica del sinistro, senza che la responsabilità dell'ente pubblico competente possa essere attribuita automaticamente per il solo fatto che un animale fosse presente sulla carreggiata.
La pronuncia conferma che il diritto al risarcimento non nasce dalla semplice collisione con un animale selvatico, ma richiede la prova del nesso causale tra la presenza dell'animale e l'incidente, oltre alla ricostruzione delle circostanze in cui il sinistro si è verificato. Un orientamento che definisce con maggiore precisione gli obblighi delle parti e i criteri che i giudici dovranno seguire nel valutare le richieste di risarcimento.
La Cassazione chiarisce: nessun risarcimento "automatico"









