La nozione di area edificabile ai fini Imu si fonda sulla potenzialità edificatoria impressa dagli strumenti urbanistici. La mancata edificazione del terreno o l’assenza di piani attuativi non eliminano il presupposto dell’Imu, ma possono incidere soltanto sulla determinazione del valore venale da assumere quale base imponibile.
È quanto si trae dalla sentenza n. 2266/2026 della Cgt di II grado dContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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