Chi fa parte di un collegio consultivo tecnico non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nè deve superare il limite di incarichi, fissato in cinque contemporaneamente e dieci ogni due anni.
Lo ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 258 del 7/7/2026 che reca indicazioni in merito al conferimento dell’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi che danno attuazione alla decisione del Consiglio dell'Anac del 6/5/2026 di emettere un atto a carattere generale su questi temi.
La disciplina del conflitto di interesse
L'intervento nasce dall'esigenza di evidenziare la necessità che tali incarichi siano svolti in assenza di situazioni di conflitto di interesse e nel rispetto dei limiti fissati dal codice dei contratti pubblici, anche tenuto conto della rilevanza economica dei contratti per i quali è prevista la nomina dei collegi. La disciplina poggia. in via generale, sull'articolo 16 del codice appalti (d.lgs. 36/2023) che configura un conflitto di interesse per colui che ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.






