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Tra le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2), relativa al credito al consumo, figura una profonda revisione della disciplina sulla valutazione del merito creditizio. Queste novità riguardano sia la sua funzione sia le modalità operative con le quali tale valutazione viene condotta, in particolare quando si utilizzano processi automatizzati. Il primo cambiamento è sostanziale. La valutazione del merito creditizio non deve più essere eseguita solo nell'interesse del finanziatore e della stabilità del mercato, ma anche nell'interesse del cliente. L'obiettivo è prevenire fenomeni di indebitamento irresponsabile, come previsto dal nuovo art. 124-bis del Testo Unico Bancario (Tub).

Questa impostazione produce effetti significativi anche sul piano giuridico. Nel quadro normativo previgente, la valutazione del merito creditizio era considerata espressione di discrezionalità tecnica insindacabile, salvo casi patologici. Con la CCD2, invece, il richiamo espresso all'interesse del cliente segna un cambio di rotta: la valutazione diventa infatti un'attività vincolata nelle sue finalità rendendola potenzialmente sindacabile anche dal consumatore. In questo contesto diventano rilevanti la qualità, l'adeguatezza e l'aggiornamento dei dati utilizzati nella valutazione, posto che il cliente potrà contestare eventuali carenze informative o errori che abbiano inciso sulla decisione di concedere o negare il credito.