Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione – ha revocato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di Mirco Furchì, accogliendo l’istanza presentata dal difensore, l’Avvocato Francesco De Luca del Foro di Vibo Valentia.

L’analisi condivisa

La decisione, adottata con decreto dell’8 giugno 2026 e depositata il 14 luglio scorso, interviene all’esito della procedura di rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario della misura, originariamente applicata nel gennaio 2022 ma rimasta sospesa durante il lungo periodo di detenzione. L’istanza difensiva evidenziava come la misura fosse stata riattivata automaticamente a dicembre 2025 dopo la scarcerazione senza una preventiva verifica dell’attualità della pericolosità sociale, come imposto dall’articolo 14 del Codice Antimafia e dalla più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità soffermandosi, in particolare sulla circostanza che un periodo di detenzione così lungo impone necessariamente una nuova valutazione della personalità del soggetto e dell’effettiva permanenza della sua pericolosità. Analisi pienamente condivisa dal Tribunale che ha riaffermato che, nei casi di sospensione della sorveglianza speciale durante l’espiazione della pena, il giudice della prevenzione è chiamato a compiere una valutazione complessiva della personalità del soggetto, tenendo conto non soltanto degli elementi che avevano giustificato originariamente la misura, ma anche dell’evoluzione maturata durante il periodo detentivo e delle sopravvenienze processuali. Proprio questa nuova valutazione ha portato i giudici a ritenere superato il precedente giudizio di pericolosità.