Stop alla retroattività delle rettifiche d’inquadramento dell’Inail. Dal 1° gennaio hanno effetto solo per il futuro e non più dall’adozione del relativo provvedimento da parte dell’Inail (la regola fino al 31 dicembre 2025), salvo i casi di errore imputabile o meno al datore di lavoro. Nel primo caso, scatta l’obbligo di versamento degli eventuali maggiori premi dovuti, nonché le relative sanzioni. Se l’errore ha comportato il pagamento di premi superiori al dovuto, con la rettifica il datore di lavoro può chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso. A precisarlo è l’Inail, nella circolare n. 28/2026, illustrando le novità del decreto ministeriale 2 aprile 2026 relativamente alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi, in attuazione al dl n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025 (decreto Sicurezza).

Le agevolazioni fiscali 2026Dalla prima casa al recupero degli affitti: come orientarsi fra detrazioni e crediti nella dichiarazione dei redditiL’inquadramento: in cosa consiste

L’inquadramento dell’Inail deve essere conforme a quello operato dall’Inps ai fini contributivi. Individuato il settore di appartenenza, il datore di lavoro è inquadrato in una delle 4 gestioni tariffarie Inail: “industria”, “terziario”, “artigianato” o “altre attività” dove sono ricompresi i datori di lavoro che non rientrano nelle prime tre gestioni, come ad esempio quelli del settore del credito. L’Inail procede in via provvisoria all’inquadramento, salvo successiva rettifica (con decorrenza dalla data d’inizio attività) in caso di divergenze rispetto alla classificazione Inps. Il datore di lavoro, da parte sua, resta obbligato a denunciare all’Inail le modifiche soggettive e oggettive che comportano una variazione del suo inquadramento.