Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa quantificazione del compenso all’organo amministrativo è materia riservata alla sovranità dell’assemblea, ma il beneficio della deduzione fiscale è subordinato all’effettivo pagamento. L’articolo 2389 del codice civile prevede, infatti che, salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo per essa competente (normalmente l’assemblea). I compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Diversamente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio, sentito il parere dell’organo di controllo. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Nulla vieta, peraltro, che la misura del compenso possa essere incrementata in corso d’anno, come spesso accade in occasione dell’approvazione di un bilancio particolarmente “brillante” che spinge a soci ad assegnare un extra rispetto a quanto già eventualmente stabilito. Aspetto importante, però, è che il pagamento del compenso sia cronologicamente successivo alla decisione dei soci che ne stabilisce l’esistenza e la quantificazione.