Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa destinazione a zona agricola non impone necessariamente un obbligo positivo di coltivazione, ma svolge principalmente una funzione «negativa»: quella di evitare l’insediamento di nuove opere l’insediamento di nuove opere a scopo residenziale o produttivo non connesse all’agricoltura.

La classificazione come zona agricola è oggi uno strumento di pianificazione territoriale che l’amministrazione usa per preservare lo stato dei luoghi e orientare lo sviluppo urbano, indipendentemente dall’uso agricolo effettivo del suolo in un dato momento. Lo afferma la sentenza n. 127 della Corte Costituzionale decisa il 14 aprile scorso, ma depositata il 16 luglio 2026, con cui la Consulta definisce manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tar Lazio, con quattro sentenze non definitive del 13/5/2025, in relazione agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione e ai principi della direttiva 2018/2001/Ue e del regolamento 2018/1999/Ue, modificati dalla direttiva 2023/2413/Ue e dal regolamento 2021/1119/Ue.

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