La normativa nazionale non può subordinare in linea generale la costituzione di un Gruppo Iva che comprenda anche soggetti che non svolgono attività economica o che effettuano solo operazioni esenti alla condizione che una delle società possieda, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle altre.
Tale condizione non è infatti indispensabile per soddisfare il presupposto, richiesto per la costituzione del Gruppo Iva, dell’esistenza tra i loro membri di vincoli finanziari, economici ed organizzativi. Una siffatta condizione può essere ammessa solo quale misura volta specificamente a prevenire l’elusione o l’evasione, il che è però da escludere se abbia come scopo semplicemente quello di limitare la partecipazione al Gruppo Iva di persone che non hanno lo status di soggetto passivo oppure che esercitano attività esenti. E’ quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Ue del 15 luglio 2026, causa T-268/25, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva).
Il concetto di Gruppo Iva nella direttiva europea
In base a detto articolo, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo (c.d. Gruppo Iva) le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale derivanti da tale disposizione.







