La polizza Rc diventa obbligatoria e deve essere collegata al contrassegno identificativo. Per il Mit, ne sono già stati rilasciati oltre 133 mila. Le risposte ai dubbi su coperture, controlli, sanzioni, rivalsa e scontri stradali

Che cosa cambia da oggi 16 luglio?«Il proprietario di un monopattino elettrico deve aver stipulato una polizza Rc Auto. Senza copertura non si può circolare. Durante la guida bisogna avere con sé il certificato assicurativo, digitale o cartaceo, da mostrare alle forze dell’ordine. Se la polizza non risulta sul Portale dell’Automobilista e non si riesce a dimostrarne l’esistenza con il certificato, la quietanza o il documento di polizza, la sanzione va da 100 a 400 euro».

Ho già una Rc Famiglia: basta quella?«No. La Rc Famiglia o una generica polizza per la vita privata non sostituiscono la Rc Auto obbligatoria. Serve una copertura specifica collegata a quel monopattino e al suo contrassegno identificativo».

Che cosa copre la polizza?«I danni provocati dal conducente a persone e cose. Per conducente si intende chiunque sia alla guida, purché abbia almeno 14 anni. La Rc protegge chi subisce il danno, non chi lo causa».Se sono io il responsabile e mi faccio male?«La Rc Auto non risarcisce le lesioni del conducente responsabile. per gli infortuni del conducente».Fino a quale cifra interviene l’assicurazione?«I massimali minimi sono 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni per quelli alle cose, per ciascun scontro stradale. Le compagnie possono offrire coperture più alte».Prima di assicurarlo devo avere il «targhino»?«Sì. “Dal 17 maggio scorso il monopattino elettrico deve avere un contrassegno identificativo abbinato al codice fiscale del proprietario oppure alla partita Iva, se il mezzo appartiene a un’impresa”, spiega Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci in Viabilità Italia. Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 30 giugno ne erano stati rilasciati 133.135».Come si ottiene?«La richiesta passa dalla piattaforma della Motorizzazione, attraverso il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, usando lo Spid di secondo livello o la carta d’identità elettronica. Oppure ci si può rivolgere a uno studio di consulenza automobilistica».Una volta stipulata la polizza ho finito?«No. Vanno comunicati alla Motorizzazione e alla compagnia il cambio di proprietario o di residenza, la vendita o la sostituzione del mezzo e le modifiche rilevanti. Il monopattino deve inoltre rispettare i requisiti tecnici di legge: illuminazione, segnalazione visiva, indicatori di direzione e dispositivi di sicurezza».Può richiederlo anche un minorenne?«Sì, dai 14 anni. Per chi non ne ha ancora compiuto 18 anni la domanda deve però essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale».Che cosa devo consegnare alla compagnia?«I dati tecnici del monopattino, il numero del contrassegno identificativo, il cosiddetto "targhino", e il codice fiscale del proprietario oppure la partita Iva, se il mezzo appartiene a un’impresa. La compagnia verifica questi dati sulla piattaforma della Motorizzazione prima di emettere la polizza».Che cosa controlla l’assicuratore prima di stipulare la polizza?«Verifica che il “targhino” sia associato al codice fiscale o alla partita Iva indicati. Se tutto coincide, emette la polizza e trasmette la copertura alla Motorizzazione: sarà consultabile sul Portale dell’Automobilista».E se sbaglio un dato?«La compagnia invita a correggerlo. Si può procedere comunque, ma la copertura non comparirà sul Portale. Durante un controllo bisognerà allora esibire il certificato, la quietanza o il documento di polizza».Il casco può cambiare il risarcimento?«Sì. Se lo scontro stradale è causato da un altro veicolo e chi guida il monopattino riporta lesioni senza casco, il risarcimento può essere ridotto in proporzione al mancato uso della protezione obbligatoria».Quando l’assicurazione può chiedermi indietro i soldi?«Quando paga il danneggiato, ma il sinistro è avvenuto violando la legge o le condizioni di polizza. Può accadere se alla guida c’è un minore di 14 anni, se si trasportano passeggeri, carichi o animali, se si guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure se si circola in zone vietate, come marciapiedi e strade extraurbane. In questi casi la compagnia può chiedere al conducente e al proprietario il rimborso totale o parziale delle somme pagate».Dopo uno scontro a chi devo chiedere i danni?«Non si applica il risarcimento diretto. Se il sinistro è causato dal monopattino, la richiesta va al conducente, al proprietario e alla compagnia che assicura il mezzo. Se invece chi guida il monopattino è vittima senza colpa, deve rivolgersi al conducente o al proprietario del veicolo responsabile e al suo assicuratore».E se il monopattino responsabile non è assicurato?«Il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap».Se utilizzo un monopattino in sharing chi deve stipulare l’assicurazione?«L'operatore. "Ogni monopattino delle flotte in sharing è già coperto da una polizza Rc, così come è già dotato di targa. È uno dei vantaggi del noleggio condiviso: targa, assicurazione, manutenzione e aggiornamenti normativi sono compresi nel servizio", spiega Luigi Licchelli, presidente di Assosharing». Se provoco un sinistro con un monopattino in sharing, chi paga i danni?«"I danni causati a terzi — pedoni, veicoli o cose — sono coperti dalla polizza Rc del mezzo, stipulata dall’operatore, con gli stessi massimali minimi previsti per auto e moto", argomenta Luigi Licchelli. Restano ferme le regole generali sulla responsabilità: in caso di dolo o di violazioni gravi, per esempio la guida in stato di ebbrezza, la compagnia può rivalersi sul conducente, come avviene per qualsiasi mezzo assicurato».Se mi faccio male mentre utilizzo un monopattino in sharing, sono coperto dall'assicurazione? «La polizza Rc obbligatoria, come per le auto, copre i danni causati agli altri, non quelli che il conducente responsabile procura a sé stesso. Se invece il sinistro è causato da un altro veicolo, i danni subiti dal conducente del monopattino vengono risarciti dall’assicurazione della controparte». Se il monopattino in sharing non è assicurato o la polizza è scaduta, rischio la multa?«Sì. Anche se spetta alla società di sharing assicurare il mezzo. "La legge punisce chiunque circola con un monopattino privo di copertura: la sanzione va da 100 a 400 euro. Il gestore, in quanto proprietario, resta obbligato in solido, ma l’utilizzatore non è automaticamente esonerato", conclude il comandante Luigi Altamura»